Biffoni ter, per il costituzionalista Salvatore Curreri l’ex sindaco di Prato è eleggibile
A Prato sono tutti costituzionalisti dopo che Jonathan Targetti, candidato sindaco, ed Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, hanno espresso molte perplessità sulla eleggibilità di Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra. L’argomento è stato affrontato da Buzz Prato che ha chiesto il parere di un docente di diritto costituzionale e lo riporta nell’articolo che segue.
A Prato, in vista delle prossime amministrative, si è aperta una discussione piuttosto tecnica ma con conseguenze molto concrete: Matteo Biffoni può ricandidarsi oppure no?
Il dubbio è stato rilanciato da una lista civica legata a Jonathan Targetti “L’alternativa C’è”, che sostiene l’ineleggibilità (o addirittura l’incandidabilità) dell’ex sindaco, già in carica per due mandati consecutivi tra il 2014 e il 2024. La questione nasce dal fatto che, dopo quei dieci anni, c’è stata una breve interruzione: l’elezione di Ilaria Bugetti, dimessasi dopo poco più di un anno.
Per capire se questa interruzione sia sufficiente a “resettare” il conteggio dei mandati, abbiamo chiesto un parere a Salvatore Curreri, professore ordinario di diritto costituzionale ed esperto di sistemi elettorali e funzionamento delle istituzioni.
Il punto di partenza: la regola è candidarsi
Curreri parte da un principio generale del diritto elettorale: “quando si tratta di norme elettorali, il principio è sempre che l’eleggibilità è la regola e l’ineleggibilità è l’eccezione”. Questo significa che, se una limitazione non è espressamente prevista dalla legge, non può essere introdotta per interpretazione.
Il nodo: terzo mandato sì, ma non consecutivo
La legge italiana vieta il terzo mandato per i sindaci, ma solo se consecutivo. È qui che nasce il problema interpretativo nel caso pratese: “la legge vieta non il terzo mandato in assoluto, ma il terzo mandato consecutivo”. Nel caso di Prato, tra i due mandati di Biffoni e una sua eventuale nuova candidatura c’è stata una sindacatura intermedia (quella di Ilaria Bugetti), anche se breve. La domanda è quindi: basta questo a interrompere la consecutività?
Secondo Curreri sì: “basta che ci sia un’altra consigliatura, indipendentemente dalla sua durata. Anche se si interrompe anticipatamente, è comunque sufficiente a interrompere la consecutività”.
Anche pochi giorni basterebbero
Il punto più discusso è proprio questo: conta la durata del mandato intermedio? Per il costituzionalista, no: “la legge non fa una questione di giorni: potrebbero essere due giorni o quattro anni. Basta che sia stato eletto un altro sindaco”.
E aggiunge: “in mancanza di un divieto espresso, bisogna concludere che la candidatura è consentita”. In altre parole, non esiste nella legge una soglia minima di durata che renda “valida” l’interruzione tra un mandato e l’altro.
Seguendo questo ragionamento, una nuova candidatura di Biffoni non sarebbe nemmeno tecnicamente un “terzo mandato”: “Non sarebbe un terzo mandato: sarebbe un nuovo mandato, un nuovo inizio”.
Il tema del “vuoto normativo”
Chi contesta la candidatura parla di un vuoto normativo. Curreri però ridimensiona questa lettura: “non è che c’è un vuoto: c’è una legge che non prevede espressamente quando il mandato smette di essere consecutivo”. E quindi vale il principio generale: “se la legge non lo vieta, è consentito.”
Le sentenze citate (e il loro uso)
Nel dibattito è stata citata anche una sentenza della Corte costituzionale (la n. 60 del 2023). Ma secondo Curreri non è pertinente: “quella sentenza riguarda il divieto di terzo mandato consecutivo. Qui siamo in un caso diverso”.
E aggiunge, in modo piuttosto netto: “invocare una sentenza che dice una cosa per farle dire un’altra non mi sembra corretto.”
Per Curreri la candidatura di Biffoni è legittima, perché l’elezione (anche breve) di un altro sindaco interrompe la consecutività dei mandati. “Qui non si sta contestando il terzo mandato in sé: è vietato solo quando è consecutivo. Ma in questo caso la consecutività è venuta meno”. E quindi: “fintanto che la legge non prevede un espresso divieto, il sindaco si può candidare.”
Se si vuole cambiare questa regola, conclude, serve una modifica della legge. Fino ad allora, il quadro normativo, per quanto possa sembrare discutibile, è questo.




