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A Prato la bomba di Mosca come al Processo del lunedì, ma qui è in gioco il ruolo di sindaco

Stefano Bisi.

Sembra una bomba, come quelle che lanciava Mosca al Processo del lunedì a proposito del calcio mercato. Il Mosca della situazione è Jonathan Targetti, candidato sindaco di Prato per un raggruppamento di liste civiche. Presentando la sua candidatura ha detto che Matteo Biffoni (nella foto), candidato sindaco del centrosinistra, non è eleggibile perché non sono passati due anni sei mesi e un giorno da quando ha lasciato l’incarico dopo due mandati consecutivi. Come sindaco venne eletta Ilaria Bugetti costretta alle dimissioni dopo un anno e un mese a causa di una inchiesta giudiziaria. Secondo Targetti il Biffo, come è soprannominato a Prato, non sarebbe rieleggibile. Scovando tra circolari e sentenze ne troviamo una che consentirebbe a Biffoni di essere eleggibile. Eccola: AL COMUNE DI (Rif. n. 3558 del 12 luglio 2010) e, p.c.: ALLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI OGGETTO: Limitazione dei mandati del sindaco. Quesito. Si fa riferimento alla nota sopradistinta, con la quale è stato richiesto l’avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità, per un cittadino che ha esercitato la carica di sindaco per due mandati consecutivi, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore mandato. In particolare, viene rappresentato che l’interessato ha svolto il secondo mandato consecutivo fino alle consultazione elettorali del 6 e 7 giugno 2009, nelle quali il predetto non si è ricandidato. Il sindaco risultato eletto nelle consultazioni di cui sopra è rimasto in carica sino allo scioglimento del civico consesso ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo n. 267/2000, disposto con d.P.R. del 15 luglio 2009, e l’ente è attualmente commissariato. Come noto, l’art. 51 sopracitato, nel disciplinare la durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia, prevede che chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile (comma 2). Tale ipotesi di ineleggibilità sarebbe applicabile se il terzo mandato fosse consecutivo con i due precedenti. Nella fattispecie, dopo i due mandati consecutivi ricoperti dall’ex sindaco è stato eletto alla carica sindacale un altro amministratore, ed anche se l’incarico ha avuto la durata di un solo anno, si è interrotta la sequenzialità dei mandati elettivi consecutivi, come precisato dal Consiglio di Stato con il parere n. 1137/2005, allegato alla circolare n. 6/2005-UCO del 13 luglio 2005, con la quale questa Direzione ha fornito indicazioni sulla portata applicativa del citato art. 51 del T.U.O.E.L.. Pertanto, nell’eventualità rappresentata, si ritiene non sussistente, per il predetto aspirante alla carica sindacale, l’ipotesi ostativa di cui sopra.

Questa è la circolare ma ci sarebbero altre decisioni di segno opposto, secondo Targetti. La partita è aperta e a Prato non c’è pace.

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