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Economia

L’Antitrust e il ruolo che può avere nella vicenda Monte dei Paschi

StartMag confronta le diverse posizioni di Sabino Cassese e Alberto Pera sl ruolo dell’Antitrust nel risiko bancario. L’assemblea di Mps del 29 ottobre dovrà decidere sulle due Ops lanciate da Luigi Lovaglio su Banco Bpm e Banca Generali e sulla fusione con Mediobanca. Intanto sull’ad del Monte incombe sempre di più l’Opas di Intesa Sanpaolo, che potrebbe portare Ca’ de Sass a detenere indirettamente il 13,3% di Generali, oggi in capo a Piazzetta Cuccia. Una partita resa più incerta dalle divisioni tra gli azionisti, dal voto contrario annunciato da Norges Bank al piano di Lovaglio e dall’incognita dell’Antitrust, chiamato a valutare gli effetti dell’operazione del gruppo guidato da Carlo Messina sulla concorrenza nei mercati bancari e assicurativi.

È in questo contesto che assume rilievo il confronto tra il giurista ed ex ministro Sabino Cassese e l’ex segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza Alberto Pera sul ruolo dell’Antitrust e sui possibili effetti dell’operazione sulla concorrenza. I due interventi, pubblicati a distanza di due settimane sull’inserto economico del Corriere della Sera, affrontano la stessa questione, ma con accenti diversi: quanto possono pesare i legami azionari sulla concorrenza e quale ruolo spetta all’Antitrust nel valutarne gli effetti concreti.

Nell’articolo del 26 ottobre dal titolo “Banche & Polizze. Generali dopo l’Opas Intesa. Il tema è la vera concorrenza”, Pera invita a non sottovalutare il lavoro che attende l’Autorità. Il punto, scrive, è “la rilevanza e il carattere della partecipazione di Ca’ de Sass nel Leone e gli eventuali legami strutturali”. Non basta dunque osservare la percentuale azionaria: occorre capire quali conseguenze concrete questo legame possa avere sulla concorrenza tra banche e assicurazioni. Insomma, valutare la “vera concorrenza”.

Pera richiama i criteri introdotti nel 2022, in linea con quelli europei, che consentono di valutare negativamente una concentrazione quando produce “un significativo impedimento alla concorrenza effettiva”. E insiste sulla necessità di un esame approfondito: “La valutazione degli effetti sulla concorrenza richiede di svolgere un’analisi puntuale dei vincoli competitivi prima e dopo l’operazione”, considerando anche “la prossimità concorrenziale” e gli effetti sulle dinamiche competitive, comprese quelle innovative.

Al contrario Cassese, mette in guardia dal trasformare i legami azionari in un sospetto automatico di danno alla concorrenza. “I legami strutturali evocati non sono un controllo bensì una partecipazione di minoranza, di natura finanziaria”, scrive il giurista. Bancassicurazione e assicurazione tradizionale, osserva, sono modelli differenti: “Si rivolgono a pubblici diversi, offrono prodotti diversi e svolgono attività organizzate in modo diverso”.

Per Cassese, quindi, la domanda decisiva non riguarda l’appartenenza formale allo stesso settore, ma la competizione effettiva tra le imprese. “La tutela della concorrenza non richiede di impedire ogni concentrazione tra operatori appartenenti al medesimo settore, ma soltanto quelle operazioni che eliminino una pressione concorrenziale effettiva”. Una quota di minoranza, in questa lettura, non basta da sola a dimostrare un danno al mercato.

Pera non nega le differenze tra bancassicurazione e assicurazione tradizionale richiamate da Cassese, ma insiste su un punto: spetta all’Antitrust verificare se, al di là delle differenze tra i due modelli di business, l’operazione possa alterare gli equilibri concorrenziali. È questo il passaggio sul quale insiste maggiormente, attribuendo all’istruttoria un ruolo centrale nel chiarire se il legame azionario possa tradursi in un effettivo condizionamento della concorrenza.

Ed è un passaggio cruciale. Non a caso nei giorni scorsi il presidente dell’Antitrust Saverio Valentino ha prospettato la possibilità di misure correttive di natura comportamentale per garantire che la partecipazione indiretta di Intesa in Generali resti un “mero investimento finanziario”, senza la possibilità di influenzare le decisioni del gruppo assicurativo. Su un piano distinto, l’Autorità dovrà valutare anche le sovrapposizioni tra le reti bancarie nei singoli territori, per verificare se l’operazione possa ridurre la concorrenza a livello locale.

La differenza tra Cassese e Pera, dunque, non è tra chi ritiene necessario il controllo dell’Antitrust e chi lo considera superfluo. Entrambi chiedono di guardare alla concorrenza effettiva, non alle sole quote. Cassese mette in guardia dal considerare il legame azionario una prova di rischio; Pera sottolinea con maggiore forza il compito dell’Autorità di verificare, dati alla mano, se quel rischio esista davvero e quali conseguenze possa avere sui mercati.

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