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Come funziona la legittima difesa in Europa e nel mondo

Il Quotidiano Nazionale fa un quadro del funzionamento della legittima difesa in molti Stati europei ed extraeuropei. La condanna definitiva del gioielliere Mario Roggero, che ha iniziato a scontare la sua pena nel carcere di Bollate per aver inseguito e ucciso in strada due rapinatori in fuga dopo un colpo nel suo negozio, conferma che per la legge italiana la difesa cessa quando finisce il pericolo. Sebbene il divieto di farsi giustizia da solo un cardine quasi universale degli Stati di diritto, l’analisi comparata delle norme in Europa, in Asia e in America svela sfumature e differenze culturali profonde che cambiano radicalmente l’esito di un processo. In Europa il diritto si fonda sul monopolio statale della forza, ma i singoli Paesi rispondono a filosofie diverse. In Francia, l’articolo 122-5 del codice penale stabilisce che la legittima difesa deve essere concomitante all’aggressione e proporzionata alla gravità della minaccia. La legge esclude l’uso della forza letale per difendere beni materiali se non vi è un rischio concreto per la vita.

In Germania il principio è storicamente più severo contro l’aggressore, poiché l’ordinamento tende a non far piegare il diritto al torto. Tuttavia, la giurisprudenza tedesca richiede che l’attacco sia presente o imminente: se il ladro è in fuga con la refurtiva e la minaccia fisica è passata, sparare rimane un reato punito severamente.

Nel Regno Unito si applica invece il concetto di forza ragionevole. Nelle mura domestiche la reazione è considerata legittima a meno che non sia giudicata grossolanamente sproporzionata.Negli Stati Uniti troviamo la rottura più netta con il modello italiano e continentale, attraverso il pilastro normativo di matrice anglosassone detto “Castle Doctrine“ (la dottrina del castello), una norma radicata nel principio che la casa di un individuo sia il suo rifugio inviolabile. Questa regola solleva il cittadino da qualsiasi obbligo di fuggire o ritirarsi se si trova nella propria abitazione o all’interno del proprio negozio. In questi spazi, l’intrusione violenta o clandestina giustifica quasi sempre l’uso della forza letale, presumendo che l’intruso rappresenti una minaccia mortale.

In Asia, continente frammentato tra codici islamici, ordinamenti socialisti e tradizioni occidentali, il Giappone rappresenta il principale punto di riferimento dei sistemi democratici a tolleranza zero. L’articolo 36 del codice penale nipponico ammette la difesa per imminenti violazioni dei diritti, ma la giurisprudenza applica il principio di proporzionalità in modo talmente severo che usare un’arma contro un aggressore disarmato o in fuga porta quasi sempre alla condanna.

Se guardiamo ad altri sistemi legali di matrice anglosassone, l’Australia adotta il modello della forza ragionevole, escludendo l’uso di armi letali a protezione dei soli beni materiali.

In Africa, l’ordinamento del Sudafrica (il più rilevante e strutturato del continente per questa specifica giurisprudenza) stabilisce una preminenza giuridica della vita umana sul patrimonio: la forza letale è legittima solo davanti a una minaccia imminente all’incolumità fisica. Il confronto evidenzia che il confine oltre cui la difesa diventa vendetta o punizione resta invalicabile quasi ovunque.

La vera differenza risiede nelle presunzioni legali: in Italia chi reagisce deve dimostrare minuziosamente la necessità di ogni singolo colpo, mentre con la “Castle Doctrine“ americana chi difende le sue mura parte da una posizione di vantaggio di fronte alla legge.

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