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Il rovescio del diritto

Alessandro Palumbo.

C’è un fantasma che si aggira per il mondo. Un fantasma spesso evocato, citato più o meno a sproposito. È il diritto internazionale.

Se ne parla molto in questo periodo in relazione a vere o presunte violazioni in attività belliche sino a costatarne il declino.

In realtà il diritto internazionale non riguarda solo i momenti bellici, ma regge tutto l’insieme delle relazioni internazionali, centinaia di trattati disciplinano il commercio, il trasporto aereo e marittimo, lo sfruttamento e utilizzo delle acque, dell’atmosfera, delle reti digitali, quindi è indispensabile per la vita degli Stati, decine di organizzazioni ne controllano l’applicazione, senza il diritto internazionale la vita fisiologica degli Stati finirebbe nel caos.

Una precisazione indispensabile per contestare l’atteggiamento di chi lo inquadra solo nello specifico caso del diritto penale internazionale contestandone la utilità e spesso l’ipocrisia.

Non c’è dubbio però che sono molteplici le criticità che riguardano l’insieme del diritto internazionale e nello specifico il lato penale, si tratta infatti per lo più di un diritto di origine pattizia e legato alla buona volontà degli Stati nella sua osservanza, anche gli strumenti previsti per il suo rispetto come la Corte penale internazionale o il sistema di arbitrato internazionale sono sempre strumenti che si basato su una obbedienza volontaria delle decisioni prese.

Nel rapporto pattizio c’è spesso un elemento di forza che può spostare l’equilibrio a favore o sfavore delle parti.

La crisi più forte è evidente però nel diritto penale internazionale che risponde a principi generali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite ma che non è servito ad evitare guerre, massacri con le decisioni assunte dagli organismi multilaterali ormai simili alle famose grida manzoniane.

Se vogliamo però uscire da un linguaggio giuridico e affrontare senza ipocrisie la crisi del diritto penale internazionale dobbiamo con chiarezza riferirci al tema dei principi della Carta dell’ONU, dei principi dei diritti umani e del loro rispetto.

Un dato ineludibile è che la maggioranza dei Paesi membri dell’ONU e degli organismi multilaterali che dovrebbero vigilare sul rispetto di questi principi sono a loro volta paesi dove questi principi non sono rispettati.

Ne momento in cui l’Iran siede nella Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite, la Russia è membro permanente del Consiglio di Sicurezza, il richiamo al diritto penale internazionale diventa uno strumento ipocrita da gestire come clava contro o a favore di una determinata scelta.

In questo modo siamo posti di fronte a una scelta che non veda il diritto internazionale come una gabbia che possa essere utilizzata per impedire qualsiasi azione che ponga fine a palesi ed evidenti violazioni della stessa carta costitutiva dell’ONU.

Per scendere nel concreto cosa può fare la comunità internazionale per impedire e poi punire la violazione dei più evidenti crimini e violazioni del diritto internazionale?

A fronte di un Paese, l’Iran, membro di tutti gli organismi internazionali e che viola costantemente i diritti umani all’interno del proprio Paese e finanzia gruppi terroristici è giusto (nel significato giusnaturalistico) appellarsi al diritto internazionale per impedire ogni intervento? Stesso discorso per il Ruanda per le sue azioni in Congo, per la Russia, per l’Arabia Saudita, per Gaza e via via per decine di Paesi.

In questi casi abbiamo una eterogenesi dei fini, il diritto che serve a conservare uno stato di violazione dei diritti umani, ma proseguendo nella analisi ci accorgiamo del bivio dove siamo arrivati: la determinazione del diritto e delle sue applicazioni deve essere il frutto di una definizione a maggioranza sapendo che la maggioranza degli Stati membri dell’ONU non rispetta i diritti fondamentali dell’individuo come sanciti dalla carta costitutiva dello stesso?

Cosa succede se la maggioranza dei membri dovesse approvare una risoluzione che consente agli Stati di applicare norme contro la omosessualità? O dovesse definire Israele come stato canaglia e non l’Afghanistan o la Corea del Nord solo perché una maggioranza cosi vuole (maggioranza ricordiamo di Stati che non osservano i diritti umani e il sistema democratico) o dobbiamo definire un diritto come espressione del più forte come l’America di Trump, la Cina di Xi Jinping o la Russia di Putin sono indirizzati a fare?.

Sono dilemmi che vanno fuori dallo stretto discorso giuridico e che evidenziano lo iato tra le enunciazioni teoriche del diritto penale internazionale e la realtà e che sono la vera ragione della sua crisi.

Tutto l’impianto basato sugli attuali organismi internazionali o multilaterali e che ha dimostrato tutta la sua inefficienza va ripensato.

L’ONU non solo ha dimostrato di essere impotente, ma agli occhi di molti ha perso anche l’autorità morale che dovrebbe sostenere la sua attività.

I caschi blu dell’ONU non hanno impedito il genocidio in Ruanda e Burundi o le stragi nell’ex Jugoslavia.

Per dare quindi sostanza a un diritto che non sia solo formalismo ipocrita e che tenga conto delle condizioni geopolitiche  l’Europa (Gli Stati Uniti D’Europa) dovrebbe farsi protagonista di una alleanza con i paesi democratici del sud del mondo per costruire una alleanza basata sul rispetto dei principi etici e democratici, accompagnata da strumenti dotati di forza adeguata.

La pace e il rispetto dei diritti umani non è una questione di anime belle, ma di una ricerca che, pur pragmatica, equilibri insieme etica e forza. 

“la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti”

Immanuel Kant

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